venerdì 18 gennaio 2013

Ministero dell’interno
Decreto 22 ottobre 1999, n. 460
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/99
Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di
conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di
quelli acquisti ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile.
IL MINISTERO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, DELL’AMBIENTE, DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL’ARTIGIANATO E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE.
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante:
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio”
Considerato che l’articolo 46 del suddetto decreto legislativo
demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dei trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e
delle procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti
dallo stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli
acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
codice civile;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
ADOTTA
Il seguente regolamento:

Art. 1
1. Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del
decreto legislativo 30aaprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso
pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di
immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di
parti essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere
alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento
del codice della strada, dando atto, in separato verbale di
contestazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e
delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del
veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla
procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se
identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei
centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le
modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero,
qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento,
senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo
stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del
codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al
precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei
materiali, previa cancellazione dal pubblico registro
automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi
di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte
del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta
di cancellazione è corredata dell’attestazione dell’organo di
polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1,
nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al
momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore
del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi
del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di
circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato
a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale
di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo
l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le
targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.
Art. 2
1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell’articolo 1, allorché
accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per
oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un
rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai
sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto
dagli artt. 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la
temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati
nell’articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo
non risulta presentata denuncia di furto.
2. Delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento,
l’organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 927 e seguenti del codice civile.
3. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del
codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del
rimorchio , quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile,
la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine
indicato nell’articolo 929 dello stesso codice, con l’esplicita
avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La
restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di
custodia e del procedimento.
4. Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile
senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo
previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla
rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni
d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal
pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di
raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate
al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un
periodo di sessanta giorni continuativi senza l’effettuazione del
pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.
Art. 3
1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di
raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli,
ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai
sensi del comma 4 dell’articolo 2, nonché i criteri di detrazione
dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole
tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata,
distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1
e 2, sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di
appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.
2. L’onere finanziario è posto a carico dell’ente proprietario della
strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario
della stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
Seguono firme

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