Ministero
dell’interno
Decreto
22 ottobre 1999, n. 460
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/99
Regolamento
recante disciplina dei casi e delle procedure di
conferimento
ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi
rinvenuti
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di
quelli
acquisti ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile.
IL
MINISTERO DELL’INTERNO
DI
CONCERTO CON
I
MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA,
DELL’AMBIENTE, DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL’ARTIGIANATO
E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE.
Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante:
“Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio”
Considerato
che l’articolo 46 del suddetto decreto legislativo
demanda ad un
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dei trasporti
e della navigazione, la determinazione dei casi e
delle
procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti
dallo stesso
articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti
da organi
pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli
acquisiti per
occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
codice
civile;
Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva
per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n.
42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
ADOTTA
Il seguente
regolamento:
Art.
1
1.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del
decreto
legislativo 30aaprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni
e integrazioni, allorché rinvengono su aree
ad uso
pubblico
un veicolo a motore o un rimorchio in
condizioni da far
presumere
lo stato di abbandono e,
cioè, privo della targa di
immatricolazione
o del contrassegno di identificazione, ovvero di
parti
essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere
alla
rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento
del
codice della strada, dando
atto, in separato verbale di
contestazione,
dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e
delle parti
mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del
veicolo
non sia pendente denuncia di furto, contestualmente
alla
procedura
di notificazione al proprietario del veicolo,
se
identificabile,
ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono
la rimozione, il
conferimento provvisorio
ad uno dei
centri
di raccolta individuati
annualmente dai prefetti con le
modalità di
cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi
dell’articolo
46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.Trascorsi
sessanta giorni dalla notificazione,
ovvero,
qualora
non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento,
senza che il
veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo
stesso
si considera cosa
abbandonata ai sensi
dell’articolo 923 del
codice
civile.
3.
Decorso tale
termine il centro di raccolta
di cui al
precedente
comma 1 procede alla
demolizione e al
recupero dei
materiali,
previa cancellazione dal
pubblico registro
automobilistico
(P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo
103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ferma
restando la necessità di comunicazione da parte degli organi
di polizia di
tutti i dati necessari per la presentazione, da parte
del centro di
raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta
di
cancellazione è corredata dell’attestazione dell’organo di
polizia della
sussistenza delle condizioni previste nel comma 1,
nonché di
quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al
momento della
demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore
del centro di
raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi
del comma 2.
L’onere della restituzione al pubblico registro
automobilistico
(P.R.A.) delle targhe e dei documenti di
circolazione
a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato
a quelli
rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale
di
constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo
l’obbligo
dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le
targhe e i
documenti di circolazione in loro possesso.
Art.
2
1. Gli organi
di polizia di cui al comma 1 dell’articolo 1, allorché
accertano,
attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi
per
oltre
sessanta giorni della sosta di un veicolo
a motore o di un
rimorchio su
un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai
sensi degli
articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono
la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto
dagli artt.
159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la
temporanea
custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati
nell’articolo
1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo
non risulta
presentata denuncia di furto.
2. Delle
circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento,
l’organo di
polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti
di cui
all’articolo 927 e seguenti del codice civile.
3. Il
sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del
codice
civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del
rimorchio ,
quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile,
la
notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine
indicato
nell’articolo 929 dello stesso codice, con l’esplicita
avvertenza
della perdita della proprietà in caso di omissione. La
restituzione
è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di
custodia e
del procedimento.
4. Trascorso
il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile
senza che il
proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo
previo
versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla
rottamazione,
salvo che il comune, in relazione alle condizioni
d’uso del
veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal
pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di
raccolta con
le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli
a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree
pubbliche destinate
al
parcheggio a pagamento,
nel caso di sosta protratta per un
periodo di
sessanta giorni continuativi senza l’effettuazione del
pagamento
delle somme dovute in conformità alle tariffe.
Art.
3
1. La
provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di
raccolta per
il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico
registro
automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli,
ovvero
soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai
sensi del
comma 4 dell’articolo 2, nonché i criteri di detrazione
dai
corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole
tipologie di
materiali recuperabili. La tariffa è determinata,
distintamente
per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1
e 2, sulla
base di criteri forfettari correlati alla categoria di
appartenenza
e al valore medio di mercato del veicolo.
2. L’onere
finanziario è posto a carico dell’ente proprietario della
strada sulla
quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario
della stessa.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Roma, 22
ottobre 1999
Seguono firme
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