Dlgs 24 giugno 2003, n. 209
Attuazione della direttiva 2000/53/Ce
relativa ai veicoli fuori uso
Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(S.O. n. 128 alla Gazzetta ufficiale 7 agosto
2003 n. 182)
Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa
ai veicoli fuori uso
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori
uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/Ce,
del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri
devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata
direttiva 2000/53/Ce;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/Ce,
del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato
di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3,
della citata direttiva 2000/53/Ce;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/Ce,
del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva
2000/53/Ce;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/Ce,
del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti
e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva
2000/53/Ce;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire
dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al
2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli,
ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in
cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di
vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal
produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è
conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si
applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e
all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della
direttiva 70/156/Cee, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. È fatta salva la normativa vigente in
materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni
atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.
Articolo 2
Obiettivi
1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori
uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla
conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza,
soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie
imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento
e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che
consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento
efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di
raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi
veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione
dei principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformità
alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il
presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire
la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le
misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti
negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione,
per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per
facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e
per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione
e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire
il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di
demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio,
in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il
reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti
metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in
particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualità
ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori
economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla
progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori
uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento
del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo
economicamente sostenibile;
e) le responsabilità degli operatori economici.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende
per:
a) "veicoli", i veicoli a motore
appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A,
della direttiva 70/156/Cee, ed i veicoli a motore a tre ruote come
definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a
motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui
alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo
o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o
l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a
ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo
fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in
sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei
rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai
fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei
suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo,
presso un impiantodi cui alla lettera n);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di
cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui
all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di
adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni
di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di
cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo
impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già
sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la
riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili,
separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche
energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto
autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o
alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di
trattamento di cui alla lettera n), autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua
almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla
demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù
delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un
processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altrifini, escluso il recupero di energia. Per
recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili
quale mezzo per produrre energia me-diante incenerimento diretto con
o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di
cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni
di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di
assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di
frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che
effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa", le sostanze
considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/Cee e successive
modifiche;
z) "informazioni per la demolizione",
tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai
sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato
al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il
gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice
che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto
e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro
di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle
targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in
aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la
cancellazione dal Pra a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non
reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento
dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché
giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto
ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa
disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore
per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo
adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
Articolo 4
Prevenzione
1. Al fine di promuovere la prevenzione della
produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in
particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze
pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il
riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da
avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività
produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di
veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di
equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei
veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin
dalla fase di progettazione;
b) modalità di progettazione e di fabbricazione del
veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero
e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa
tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli,
in collaborazione con il produttore di materiali e di
equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei
veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei
materiali riciclati.
Articolo 5
Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione è
consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in
cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne
un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la
successiva consegna ad un centro di raccolta.
2. A partire dalle date indicate all'articolo
15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di
raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di
mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati
relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito denominato: "Pra", e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta
ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice
o all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei
veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale
ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul
territorionazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito
degli stessi veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non
ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come
determinati dal decreto di cui al comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o
se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo
destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al
detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo,
assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa
connessa alla corretta gestione del veicolo.
Detta dichiarazione contiene i dati identificativi
del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati
anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a
provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal Pra. In
tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al
comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al
centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del
certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al
veicolo.
Detto concessionario o gestore, entro sessanta
giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta,
acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato
di rottamazione, conservandone copia.
7. Al momento della consegna al centro di
raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del
centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma
6, al concessionario o al gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione
conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla
descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno
a provvedere direttamente alla cancellazione dal Pra, se non ancora
effettuata, nonché al trattamento del veicolo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3,
comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lacancellazione dal Pra del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta
ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del
detentore dello stesso veicolo.
A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del
veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di raccolta procede
al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra
dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta
denuncia e consegna al competente ufficio del Pra delle targhe e dei
documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare
del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e
di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e
10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di
custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi
dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.
12. Il rilascio della dichiarazione di cui al
comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il
detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità civile, penale
e amministrativa connesse alla proprietà ed alla corretta gestione
dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7
libera, altresì, a partire dalla data della consegna del veicolo al
centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilità
assunte ai sensi del comma 6.
13. I certificati di rottamazione emessi in
altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio
nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi
pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice
civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei
casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sulla base di un apposito
studio relativo al monitoraggio delle attività di trattamento,
predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi
tecnici, di seguito denominata Apat, nonché sulla base delle
informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono
stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito del
veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensidei
commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione
economica dello stesso veicolo, nonché le modalità per la
valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo
7, comma 2.
Articolo 6
Prescrizioni relative al trattamento del
veicolo fuori uso
1. Gli impianti di trattamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti
prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai
principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni
dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al più presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto
5;
b) effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere
allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle
operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o
resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede
comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti
pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati
provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità
di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3. Alla chiusura dell'impianto di
trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area
utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla Regione nel
provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è
data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria
ambientale.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento
dell'impianto di trattamento, la Provincia competente per territorio
accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997
ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi
dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la
Regione competente per territorio previa diffida, sospende
quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La
stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto
non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle
prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attività di recupero
dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure
semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della
Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta
giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività
e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta
ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno
una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti
sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle
prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in
conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme tecniche
previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del
1997.
6. Nel caso che la Provincia competente per
territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la
violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta,
previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio
ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare
dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare
detta attività alla normativa vigente.
7. Le Province trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'Apat e
all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni
effettuate ai sensi del presente articolo.
8. In conformità al disposto dell'articolo
28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1
dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento
disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è
rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3.
Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto
del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è
registrato ai sensi del Regolamento (Ce) n. 761/01, detta
autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto
anni.
Articolo 7
Reimpiego e recupero
1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti,
fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo
delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di
riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili
e dei materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme di recupero e, in particolare, il
recupero energetico.
2. Gli operatori economici garantiscono il
conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso
gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro
mancanza, con le modalità stabilite dal decreto previsto
all'articolo 5, comma 15.
In particolare, detti operatori garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori
uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso
medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di
riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento
del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti
anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di
recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e
per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli
fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al
95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale
di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno.
Articolo 8
Gestione del veicolo fuori uso
1. Per garantire un elevato livello di tutela
ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o
materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per
incentivare:
a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed
altre forme di collaborazione tra gli operatori economici,
finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i
veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di
raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a
quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei
ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del
veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali
che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il
monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi
materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di
frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni
previste all'articolo 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle
imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi
certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i
mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in
particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per
operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo
smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non
hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli
operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di
qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per
l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di
fuori del settore automobilistico.
3. La Regione promuove, anche d'intesa con
gli Enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative
volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il
corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti
da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di
priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per
le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'Apat,
al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai
veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al
controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente
decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di
recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Articolo 9
Divieti
1. Dal 1° luglio 2003 è vietata la
produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di
veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale
divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti
nell'allegato II.
Articolo 10
Informazioni per la demolizione e codifica
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la
demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali
informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose
in esso presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme
vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il
produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri
di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio
e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con
il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti
materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione
2003/138/Ce.
Articolo 11
Trasmissione di dati e di informazioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono
alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove
mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una
relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
utilizzando i dati comunicati dall'Apat, ai sensi del comma 4. La
prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal
21 aprile 2002.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il
2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette all'Apat i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi
veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai
centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati,
nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal Pra.
3. I soggetti che effettuano le attività di
raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei
relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati
relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti
sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai
prodotti ed ai compo-nenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al
riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni, che, a tal fine, è integrato da una
specifica sezione da adottare, con le modalità previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. L'Apat trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una
relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori
economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo
nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le
informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi
componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo
ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla
rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego,
di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi
componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e
di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori
uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende
accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al
comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per
la commercializzazione dello stesso veicolo.
Articolo 12
Accordi volontari
1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, può stipulare, con i settori economici interessati,
accordi e contratti di programma per dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1,
all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi
5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione
dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
Detti accordi devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti
scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo
dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità
europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei
risultati conseguiti.
Articolo 13
Sanzioni
1. Chiunque effettua attività di gestione
dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi
componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è
punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000
euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione
dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del
certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000
euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le
medesime sanzioni ridotte della metà.
4. Chiunque viola le disposizioni
dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato
materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui
all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi
derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione
prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto
o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da
3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la
destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli
articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri per lo svolgimento delle
ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché quelli derivanti
dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da
parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono
posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e
controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni
regionali, sentiti gli Enti locali interessati, sono determinate le
tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di
versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse
le Regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente
decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle
risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il titolare del centro di raccolta o
dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data,
presenta alla Regione competente per territorio doman-da di
autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto
alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un
piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare
alla chiusura dello stesso impianto.
2. La Regione, entro i termini stabiliti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
conclude il procedimentoe si pronuncia in merito al progetto di
adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la Regione
autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità
di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere,
in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di
approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento,
emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla
localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la
Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le
prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso
impianto in tempi definiti.
4. La Provincia competente per territorio,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data
che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da
veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di
verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di
esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce
le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni,
consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione
dell'attività.
In caso di mancato adeguamento nei modi e nei
termini stabiliti, l'attività è interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna
gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4,
si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1°
luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul
mercato anteriormente al 1° luglio 2002.
6. L'entità della garanzia finanziaria
prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può
essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento
sono registrati ai sensi del Regolamento (Ce) n. 761/01.
7. È consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni
di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che
hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate
all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla
sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle
imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate
se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di
cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività
autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli
individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma
1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del
presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede
comunitaria.
12. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del
presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che non
hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/Ce, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, da adottarsi nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2003
Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)
Requisiti relativi al centro di raccolta e
all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione
agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto,
l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali
relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la
localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto
ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai
sensi dell'articolo 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e
alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di
assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono
valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in
relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per
centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici
e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei
alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed
artigianali.
1.2. Le Regioni devono favorire la
rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di
trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine,
appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione
del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere
servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente
accessibile da parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e
dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile
e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di
sgrassaggio;
b) adeguata viabilità interna per un'agevole
movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche
dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di
decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente
dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei
reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per
l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per
la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli
accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta è strutturato in
modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo
stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi
contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione
elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti
policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei
liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali
carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione,
olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei
freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di
condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori
uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo
dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta
è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale,
realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta
garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione
ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta è organizzato, in
relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti
specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse
fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del
veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni
di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli
trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento
possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie
di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee
caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore
destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee
caratteristiche di impermeabilità e di resistenza non può essere
utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da
trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono
avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da
effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con
materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli.
Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di
raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di
parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono
essere dotati di apposita copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o
mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio
dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o
mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e
di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le
operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi
utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti
nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di
evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve
riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato
di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di
indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti
liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo
deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al
serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di
contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume
totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del
serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve
essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto
stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura
di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori è
effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di
raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie
stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del Cfc e degli Hcf avviene
in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresì,
rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli,
detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili
resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la
separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una
pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite
canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di
rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti
devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati è
realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati
contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili,
utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati
ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono
sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove
utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area
dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del
veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza
del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e
prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione
delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in
appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di
eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la
neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in
altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed
estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel
rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che
possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in
appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate
per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio
della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito
idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei
freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di
altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che
non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare
rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato
dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato
con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in
apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di
un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori
contenenti Pcb;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i
componenti identificati come contenenti mercurio.
6. Attività di demolizione.
6.1. L'attività di demolizione si compone
delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso
od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali
effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e
dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare
i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo
fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di
ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti
recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità
di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione
del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la
promozione del riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito
del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari
provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire
la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici
contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono
separati nelprocesso di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali
materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in
plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di
liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di
frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati
come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non è
consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in
sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la
sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle
condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza
dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse già
sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui
trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque
metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla
commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni
accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del
successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è
realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del
rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono
effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e
fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi
adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti
impermeabili.
Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica
il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1
Materiali e componenti
Ambito di applicazione e termine di scadenza
dell'esecuzione
Da etichettare o rendere identificabili in base
alla decisione 2002/525/Ce
Piombo come elemento di lega
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica
e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
2. a) Alluminio destinato a lavorazione
meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica
contenente, in peso, l' 1 % o meno di piombo in peso
1° luglio 2005 (1)
3. Leghe di rame contenenti, in peso,il 4 % o
meno di piombo
1° luglio 2008 (2)
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Accumulatori
X
6. Masse smorzanti
X
7. Masse di equilibratura delle ruote
Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse
di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali
veicoli: 1° luglio 2005 (3)
X
8. Agenti di vulcanizzazione stabilizzanti
per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e
all'apparato propulsore
1° luglio 2005 (4)
9. Stabilizzante per vernici protettive
1° luglio 2005
10. Spazzole di carbone per motori elettrici
Veicoli omologati entro il 1 luglio 2003 e spazzole
di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali
veicoli: 1° gennaio 2005
11. Saldature su schede elettroniche e altre
applicazioni elettriche
X (5)
12. Rame nelle guarnizioni dei freni
contenente, in peso, più dello 0,5 % di piombo
Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e
manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004
X
13. Sedi di valvole
Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003:
1° luglio 2006
14. Componenti elettrici contenenti piombo
inseriti una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle
lampadine e delle candele
X (6) (per i componenti diversi da quelli
piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele
1° gennaio 2005
16.Inneschi pirotecnici
1° luglio 2007
Cromo esavalente
17. Rivestimento anticorrosione
1° luglio 2007
18. Frigoriferi ad assorbimento net campe
X
Mercurio
19.Lampade a luminescenza e visualizzatori
del quadro strumenti
Cadmio
20. Paste a film spesso
1° luglio 2006
21. Accumulatori per veicoli elettrici
Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di
batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i
veicoli immessi sul mercato prima di tale data.
X
(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea
deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di
questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive
del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/Ce
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea
deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti
legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14,
si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in
considerazione i dispositivi elettronici non installati dal
fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11,
si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in
considerazione i dispositivi elettronici non installati dal
fabbricante nella linea di produzione.
Note:
- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %,
in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e
mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per
materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non
siano state introdotte intenzionalmente (1).
- È ammessa anche una concentrazione massima dello
0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza
non venga introdotta intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una
concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame
destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a
condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente
(3).
- È ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di
parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di
un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/Ce
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli
immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 è consentita la
utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1° luglio
2007
(1) "Introdotta intenzionalmente"
significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un
materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza
prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a
quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici.
La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si
riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la
produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali
riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di
ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei
veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura
delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle
guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci
specifiche.
Allegato III
(articolo 15, comma 7)
Parti di ricambio attinenti alla sicurezza del
veicolo
1. Il presente allegato riporta l'elenco
delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli,
elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) componenti il cui funzionamento errato provoca
direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi
altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non è
avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere
di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da
eliminare le possibilità di rischio.
Impianto freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.
Sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.
Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture,
pretensionatori, air bag).
Allegato IV
(articolo 5, comma 7)
Requisiti minimi per il certificato di
rottamazione
Il certificato di rottamazione di cui all'articolo
5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di
registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa
che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente
che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che
rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione
o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia
il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un
produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla
raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di
rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da
parte del concessionario o del gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'automercato;
5) la dichiarazione del centro di raccolta
attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pra;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a
dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di
identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e,
nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal
proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la
nazionalità dello stesso proprietario.